dall'ANNO SCOLASTICO 2008/2009
(adottato in conformità al D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 - Statuto degli studenti e delle studentesse-, e successiva modifica con D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)
INDIVIDUAZIONE DELLE MANCANZE DISCIPLINARI E CONSEGUENTI SANZIONI
ART. 1 - LE INFRAZIONI DI NATURA DIDATTICA (frequenti ritardi non giustificati da oggettive e documentate difficoltà, assenze ingiustificate, disturbo dell’attività didattica ecc.) sono sanzionate dal Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio di classe o del Coordinatore della classe, previo colloquio con i genitori, con:
- penalizzazione nel voto di condotta
- eventuale obbligo di frequenza di corsi di recupero o di formazione anche extrascolastici
ART. 2 - LE REITERATE INFRAZIONI DI NATURA DIDATTICA (ad esempio ripetute “bigiate”) sono sanzionate con l’allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a 15 giorni e contestualmente, in nome del principio della funzione educativa della sanzione disciplinare, con un’attività di “volontariato” all’interno della scuola per un numero di ore pari a quello delle lezioni dalle quale è stato allontanato (lavoro di supporto alla pulizia della scuola, alla Segreteria, alla Biblioteca ecc.).
ART. 3 - LE INFRAZIONI E/O REATI CHE VIOLANO LA DIGNITA’ E IL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA, come ad esempio violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, atteggiamenti di “bullismo”, sono sanzionate dal Consiglio d’Istituto con l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, variabile in relazione al principio della gravità dei comportamenti e delle loro conseguenze e al principio della gradualità della sanzione.
Costituisce particolare aggravante una motivazione di carattere razzista o di intolleranza verso qualsiasi tipo di diversità.
Nei casi più gravi, tali che la presenza dello studente costituisce un pericolo per la comunità scolastica, il Consiglio d’Istituto allontana lo studente sino al termine dell’a.s.
ART. 4 - LE INFRAZIONI E/O REATI CHE COMPORTANO LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI SOSTANZE STUPEFACENTI sono così sanzionate:
- per lostudente sorpreso la prima volta a consumare sostanze stupefacenti, il Dirigente Scolastico, dopo approfondito colloquio con la famiglia e con lo studente, sentito il Consiglio di classe, dispone l’allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo non superiore a 15 giorni e invita lo studente a un colloquio con personale medico specializzato
- in caso di recidiva, il Consiglio d’Istituto dispone l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni
- nel caso lo studente ceda in qualunque forma sostanze stupefacenti ai compagni della scuola si procede con la denuncia all’autorità giudiziaria e con l’allontanamento dalla scuola, deliberato dal Consiglio d’Istituto, per un periodo compreso tra i 60 e i 90 giorni .
ART. 5 - LE INFRAZIONI CHE COMPORTANO IL DANNEGGIAMENTO DI STRUTTURE, ARREDI E OGGETTI sono così sanzionate:
- nei casi le cui conseguenze sono meno gravi, si procede con il risarcimento del danno (risarcimento che si estende all’intera classe se il colpevole non viene individuato) e con attività di “volontariato” intra o extra scolastico, in nome del principio della riparazione del danno
- nei casi più gravi, quando lo studente con il suo atteggiamento crea situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone (incendio, allagamento) il Consiglio d’Istituto dispone l’allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni e contestualmente attività di “volontariato”
ART. 6 - LE INFRAZIONI CHE COMPORTANO LA VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI PRIVACY (divulgazione non autorizzata di materiale audio o videoregistrato) sono sanzionate:
- nei casi meno gravi, con attività di “volontariato” e contestualmente con l’allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 15 giorni, disposto dal Dirigente Scolastico
- nei casi più gravi, che violano la dignità e il rispetto della persona umana, si ricade nella casistica di cui al punto 1.3
ART. 7 - LE INFRAZIONI CHE CONSISTONO NEL FURTO DI ATTREZZATURE APPARTENENTI ALLA SCUOLA O DI BENI PRIVATI APPARTENENTI A STUDENTI O PERSONALE DELLA SCUOLA sono sanzionate con la denuncia all’autorità giudiziaria, la restituzione del bene o del suo valore monetario e la sospensione sino a 15 giorni disposta dal Dirigente Scolastico.
In caso di recidiva, il Consiglio d’Istituto può provvedere alla sospensione per un periodo superiore ai 15 giorni.
ART. 8 - LE INFRAZIONI E/O REATI di cui ai punti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 CHE RIVESTONO CARATTERE DI ECCEZIONALITA’ per la gravità delle conseguenze sono sanzionate con l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale a con la non ammissione all’Esame di Stato, disposta dal Consiglio d’Istituto.
ART. 9 - DOPO TRE NOTE DISCIPLINARI SUL REGISTRO DI CLASSE, il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di classe o il Coordinatore, dispone l’allontanamento dello studente per un periodo di tre giorni.
ART. 10 - INFRAZIONI E VOTO DI CONDOTTA:
Allo studente che sia stato allontanato dalla scuola durante l’a.s. NON può essere assegnato in sede di scrutinio finale un voto di condotta:
- superiore a 8: per una sospensione inferiore a 15 giorni
- superiore a 6: per una sospensione superiore a 15 giorni.
- Per reiterate sospensioni o provvedimenti gravi di sospensione per lunghi periodi, si assegna un voto di condotta insufficiente.
IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
Ogni sanzione disciplinare viene irrogata con un documento scritto, che contiene le motivazioni della sanzione stessa.
Tale documento viene inviato tempestivamente alle famiglie e viene inserito nel fascicolo personale dello studente
- la sanzione dev’essere irrogata entro 10 giorni dal verificarsi dall’infrazione, se la sanzione è di competenza del Dirigente Scolastico, entro 30 giorni se di competenza del Consiglio d’Istituto
- lo studente e la sua famiglia hanno diritto all’impugnazione delle sanzioni, alle quali si dà comunque attuazione, in quanto atti amministrativi, anche in pendenza del procedimento di impugnazione. Genitori e studenti possono ricorrere contro le sanzioni entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Organo di garanzia interno alla scuola, che si deve esprimere nei successivi 10 giorni. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione sarà ritenuta confermata.
L’ORGANO DI GARANZIA
Presieduto dal Dirigente Scolastico, si compone di due docenti, di un genitore e di uno studente (designati ognuno dalla propria componente in seno al Consiglio d’Istituto, ma non appartenente al Consiglio stesso).
Il Consiglio nomina altresì un membro supplente per ognuna delle componenti summenzionate, che subentra temporaneamente in caso di incompatibilità dell’effettivo o stabilmente in caso di dimissioni o di indisposizione dello stesso.
- Le deliberazioni dell’organo di garanzia sono valide qualora alla seduta partecipino tutti i membri
- L’astensione di qualche membro non influisce sul conteggio dei voti
- L’Organo si pronuncia entro 10 giorni dal ricorso
- Le deliberazioni sono appositamente verbalizzate e consegnate al Dirigente Scolastico per la custodia.