REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO
ART 1 – FINALITA’
- Il Comitato studentesco è uno strumento di controllo e di cooperazione
tra gli studenti. Si pone come base per una coesione tra le varie classi
e per garantire l’attuazione e la tutela dei progetti autogestiti dagli
alunni.
- E’ un organo rappresentativo degli studenti, esprime pareri riguardo
alla vita della scuola, propone miglioramenti ed innovazioni al Consiglio
d’Istituto e al Collegio Docenti.
- Assiste i rappresentanti d’Istituto nello svolgimento delle loro
mansioni.
- Organizza e coordina, insieme ai rappresentanti d’Istituto, le attività studentesche
autogestite, in ambito scolastico ed extrascolastico, anche attraverso attività di
autofinanziamento.
- Garantisce un’adeguata diffusione e circolazione fra gli studenti
e nelle classi delle informazioni relative alle attività ed iniziative
studentesche.
ART. 2 – COMPOSIZIONE
Sono componenti di diritto del Comitato Studentesco:
- i rappresentanti d’Istituto;
- un rappresentante per ognuna delle classi presenti nella scuola, scelto
dalle classi stesse a seguito delle lezioni nelle singole classi;
- i rappresentanti della Consulta Studentesca Provinciale.
ART. 3 – ORGANIZZAZIONE INTERNA
- Il Comitato è presieduto dai rappresentanti d’Istituto,
che coordinano gli interventi e la costituzione di commissioni, convalidano
gli atti ed i verbali del Comitato.
- Per ogni assemblea del Comitato, è scelto a rotazione un segretario
cui spetta il compito di stilare il verbale.
- Ogni membro ha il dovere di riferire e sottoporre al Comitato problemi
e richieste degli studenti della propria classe.
- Ogni membro ha diritto di esprimere pareri e proporre attività ed
idee in ambito scolastico. Inoltre, ogni membro può chiedere che le
sue proposte vengano messe ai voti.
- Qualunque proposta, attività o provvedimento stabiliti dal Comitato
sono da considerarsi validi se, previa votazione, sono approvati dalla maggioranza
assoluta dei membri presenti.
- Ciascun membro può delegare per iscritto un sostituto (iscritto
alla stessa classe) che ne faccia le veci. Nessun/a alunno/a può essere
delegato/a da più di un componente.
ART. 4 – CONVOCAZIONI
- Il Comitato è convocato annualmente dal Preside entro 10 giorni
dalla proclamazione degli eletti nelle elezioni degli organi collegiali.
- Successivamente, il Comitato è convocato dai rappresentanti d’Istituto,
autonomamente o dietro richiesta, sostenuta da valide motivazioni, di un
quarto dei membri del Comitato stesso, previa autorizzazione della Presidenza
o della Vicepresidenza.
- In assenza di richieste di convocazione, il Comitato si riunisce in seduta
ordinaria almeno una volta ogni due mesi.
- La convocazione, che deve contenere la data, l’ora e l’ordine
del giorno della seduta, deve essere recapitata per iscritto a tutti i componenti
almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
La convocazione deve essere accompagnata da una circolare interna allo scopo
di informare gli studenti della data di riunione del Comitato.
- Il Comitato può riunirsi in orario scolastico, utilizzando
una delle ore a disposizione delle Assemblee d’Istituto, o in orario
extrascolastico all’interno dell’Istituto.
- In Caso di grave necessità, previa autorizzazione della Dirigenza
della scuola, il Comitato può riunirsi in giornata, in orario scolastico,
anche al di fuori delle ore a disposizione per le Assemblee studentesche
d’Istituto. In tal caso, tutti i membri hanno diritto di essere informati
tempestivamente.
- La seduta è validamente costituita quando sia presente almeno la
metà più uno dei componenti.
ART. 5 – PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
- Le sedute del Comitato sono aperte al pubblico, ma solo i componenti hanno
diritto di parola e di voto.
ART. 6 – COSTITUZIONE DI COMMISSIONI
- Il Comitato delibera, a maggioranza, la costituzione di Commissioni di
lavoro, di studio o di controllo; ciascuna di esse elegge, tra i suoi membri,
un coordinatore che è referente presso il Comitato.
- Le Commissioni formulano proposte al Comitato ed i componenti possono essere
scelti fra tutti i membri.
ART. 7 – REVISIONE DELLO STATUTO
- Eventuali modifiche al presente Statuto sono adottate con delibera del Comitato
Studentesco a maggioranza assoluta e comunicate, per la convalida, al Consiglio
d’Istituto entro sette giorni.