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LICEO ARTISTICO STATALE "ANGELO FRATTINI"

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REGOLAMENTO DI SORVEGLIANZA a.s. 2010/2011

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:
1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula;
3. durante i cambi di turno tra i docenti
4. durante l’intervallo/ricreazione;
5. durante il tragitto aula - uscita dall’edificio al termine delle lezioni;
6. in riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”;
7. durante il tragitto scuola – palestra;
8. urante le visite guidate/viaggi d’istruzione.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA.
Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l’art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).
Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti in aula dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.
Il collaboratore scolastico è, però, responsabile a pieno titolo della omessa sorveglianza al piano affidatogli: prima di allontanarsi deve, pertanto, chiedere ai colleghi dello spesso piano di sostituirlo e, qualora non si tratti di mere esigenze fisiologiche, far presente il proprio allontanamento al DSGA o al DS.
Si dispone che il servizio debba essere organizzato in modo che ad ogni piano risulti in servizio almeno un collaboratore scolastico; nel caso di assenza di tutti i collaboratori assegnati ad un piano, si deve spostare uno dei collaboratori assegnati ai piani in cui risultino presenti almeno due collaboratori.
Solo in casi estremi si dispone che comunque la sorveglianza vada esercitata al piano terra e al 1° e 2° piano.

Per le ragioni esposte è obbligatorio ammettere in classe gli studenti al loro arrivo, indipendentemente dall’entità del ritardo; ugualmente non è consentito allontanare uno studente dall’aula, senza l’autorizzazione del dirigente, poiché l’obbligo di sorveglianza resta sempre in capo al docente a cui è affidata la classe.
Si deve, inoltre, evitare che gli alunni escano, durante le ore di lezione, in numero superiore a uno per classe; è opportuno anche vigilare sui tempi di assenza dalla classe, segnalando eventuali anomalie.

2. VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA.
Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.
Al momento dell’intervallo almeno un collaboratore scolastico dovrà essere presente al cancello di ingresso per impedire l’uscita dalla scuola degli studenti. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, sorvegliando il piano di loro competenza.
Il docente che non ha lezione nell’ora successiva è tenuto ad aspettare l’arrivo del collega per il cambio; qualora l’attesa risulti superiore ai 10 minuti, il docente affiderà la classe a un collaboratore scolastico e avviserà la segreteria del ritardo. Il docente che ha lezione nell’ora successiva, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva.
La sorveglianza dovrà essere assicurata dai collaboratori presenti al piano. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.
A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente.

I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni della classe, dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio di Presidenza, tramite l’Ufficio di Segreteria.

4. VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO/RICREAZIONE.
La vigilanza sugli alunni durante l’intervallo-ricreazione, sarà assicurata dai docenti in servizio nella classe per i primi 5 minuti e dai docenti dell’ora successiva per i restanti 5 minuti, che subentreranno ai colleghi secondo lo schema indicato per il cambio delle ore.
La sorveglianza dovrà essere esercitata in classe e nello spazio antistante la stessa. I collaboratori scolastici durante l’intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni (in particolare dei maschi).
I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.
Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.
Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.
Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell’edificio, posizionandosi davanti alla classe.

6. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”
La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

7. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA
Durante il tragitto scuola – palestra, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di Educazione Fisica, coadiuvato, se necessario, nell’accompagnamento degli alunni, da un collaboratore scolastico.

8. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE.
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni: nel caso di alunni minorenni, al rientro, i docenti dovranno controllare che nessuno resti da solo, senza accompagnatori.

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